Sez. 1, Sentenza n. 2943 del 13/12/1967 (Rv. 330627 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - COOPERATIVE - IN GENERE - SOGGETTI SVOLGENTI ATTIVITA CON FINE DI LUCRO - PARTECIPAZIONE AD UNA COOPERATIVA - AMMISSIBILITA.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - COOPERATIVE - IN GENERE - SOGGETTI SVOLGENTI ATTIVITA CON FINE DI LUCRO - PARTECIPAZIONE AD UNA COOPERATIVA - AMMISSIBILITA.*
Poiche il requisito dello scopo mutualistico e richiesto dall'art. 2511 cod.civ. con riferimento alla societa cooperativa, ossia con riferimento all'ente risultante dall'associazione di piu soggetti che si organizzano a scopo di reciproca assistenza e miglioramento, e non gia, quindi, con riferimento ai singoli membri dell'organizzazione, costoro ben possono essere soci della cooperativa ancorche, in proprio, svolgono attivita aventi finalita di lucro. (nella specie, si e ritenuto che puo essere socia di una societa cooperativa, avente per oggetto la costruzione di case e l'assegnazione di queste ai soci, una societa immobiliare a responsabilita limitata avente uno scopo di lucro).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)