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Sez. 6, Sentenza n. 2339 del 28/09/1982 Cc. (dep. 09/11/1982) Rv. 156020 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - CONCESSIONE O DINIEGO - ESTREMI: ESIGENZE PROCESSUALI, PERICOLOSITÀ - DISCREZIONALITÀ DELLA VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE GENERICA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156020-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - CONCESSIONE O DINIEGO - ESTREMI: ESIGENZE PROCESSUALI, PERICOLOSITÀ - DISCREZIONALITÀ DELLA VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE GENERICA - SUFFICIENZA.*

In tema di libertà provvisoria, il giudizio sulle esigenze di cautela processuale e sulla pericolosità del prevenuto è riservato al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per soddisfare l'Obbligo della motivazione, non è tenuto a fornire precisazioni in punto di fatto, trattandosi di semplici previsioni, essendo sufficiente al contrario che indichi in Forma generica gli elementi tenuti nel formulare tali previsioni. (Conf mass n 151496 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)