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Sez. 6, Sentenza n. 2366 del 02/12/1981 Cc. (dep. 07/01/1982) Rv. 151496 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE IN FORMA GENERICA DEGLI ELEMENTI VALUTATI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151496-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE IN FORMA GENERICA DEGLI ELEMENTI VALUTATI - LEGITTIMITÀ.*

Per la concessione della libertà provvisoria il giudizio sulle esigenze di cautela processuale e sulla pericolosità del prevenuto è riservato al potere discrezionale del giudice di merito, che può limitarsi ad indicare in Forma generica gli elementi presi in considerazione per formulare la sua previsione. (Conf mass n 147262).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)