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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6069 del 13/03/2018 (Rv. 647495 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ | Estinzione della s.a.s. nel giudizio di primo grado - Appello proposto dall'ex socio accomandatario - Notifica agli altri ex soci - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647495-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di primo grado la società in accomandita semplice parte dello stesso si sia estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, e l'evento estintivo non sia stato dichiarato, l'atto di appello, proposto dall'ex socio accomandatario, deve essere notificato anche agli altri ex soci, in quanto sono tutti successori della società ai sensi dell'art. 110 c.p.c.: in mancanza, la sentenza pronunciata all'esito del procedimento di gravame è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, per violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2312, Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)