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Sez. 1, Sentenza n. 26196 del 19/12/2016 (Rv. 642761 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Art. 2495 c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 - Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione immediata della società - Applicabilità alle società commerciali di persone - Sussistenza - Conseguenze - Società cancellate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 - Estinzione - Decorrenza dal 1° gennaio 2004 - Appello proposto dalla società anziché dai soci – Inammissibilità.
Stato
decisa il 2016-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642761-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dall'1 gennaio 2004 ove abbia avuto luogo in data anteriore. Pertanto, l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)