Sez. L, Sentenza n. 697 del 22/01/1992 (Rv. 475403 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Contributi | Per l'assistenza sanitaria - Versamento - Obbligazione degli organizzatori di spettacolo - riferimento ai compensi per le prestazioni dei soggetti assunti con contratto di scrittura artistica - Durata del relativo rapporto - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad una associazione musicale ed ai concertisti ingaggiati per un festival pianistico.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Contributi
Dopo la riforma sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 gli organizzatori di spettacoli, anche con scopi esclusivi di divulgazione culturale e senza alcuna finalità di lucro, sono tenuti a trattenere e versare all'Istituto della Previdenza sociale i contributi per l'assistenza sanitaria dovuti in relazione alla erogazione di compensi per le prestazioni svolte dai soggetti assunti con contratto di scrittura artistica, indipendentemente alla durata del rapporto così instaurato (fattispecie relativa al rapporto tra un'associazione musicale e i concertisti ingaggiati per un festival pianistico).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)