Sez. L, Sentenza n. 8032 del 22/07/1995 (Rv. 493394 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI | Lavoratori autonomi addetti ai totalizzatori delle agenzie ippiche - Iscrizione all' E.N.P.A.L.S. dipendente da modifiche normative successive alla riforma sanitaria - Contributi per prestazioni economiche di malattia e contributi sociali per l'assistenza sanitaria - Obbligo di corresponsione all' I.N.P.S. - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI
Per gli addetti ai totalizzatori delle agenzie ippiche, anche se prestatori di lavoro autonomo, l'impresa che li occupa deve corrispondere all'I.N.P.S. i contributi di malattia relativi sia alle prestazioni economiche per malattia che all'assistenza sanitaria. Infatti tali soggetti (e, più in generale, i "prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche") sono obbligatoriamente iscritti all'E.N.P.A.L.S. in forza dell'art. 3, primo comma, n. 21, del D.L. c.p.s. 16 luglio 1947 n. 708, nel testo di cui al d.P.R. n. 1006 del 1986 (ampliativo di una previsione introdotta dal d.P.R. n. 669 del 1983). D'altra parte la contribuzione per malattia, già dovuta all'E.N.P.A.L.S. - che, a norma dell'art. 2 del decreto n. 708/1947, erogava a favore dei lavoratori iscritti la relativa assistenza (riconducibile, come l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, nell'ambito della previdenza sociale) - a seguito della riforma sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978 e alla liquidazione degli enti e delle gestioni autonome per l'assicurazione delle malattie, deve essere versata all'I.N.P.S., che provvede anche ad erogare le prestazioni economiche. Nè rileva la circostanza che solo successivamente alla riforma sanitaria sia stata prevista l'iscrizione all'E.N.P.A.L.S. di taluni lavoratori autonomi - in quanto tali precedentemente tenuti a versare il contributo sociale di malattia direttamente al Servizio sanitario nazionale -, poiché con i citati decreti presidenziali, emanati in forza delle delega normativa prevista dal secondo comma dell'art. 3 del D.L. c.p.s. n. 708/1947, è stata estesa la rilevanza soggettiva di un quadro normativo nella sua interezza sostanzialmente preesistente alla legge n. 833/1978.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3 com. 1 n. 21, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 63 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 76 CORTE COST., DPR 01/08/1983 num. 669, DPR 22/07/1986 num. 1006
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)