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Sez. 2, Sentenza n. 8021 del 21/05/2012 (Rv. 622425 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - DIRITTO DI ACCRESCIMENTO - CONDIZIONI | Specifica accettazione dei subentranti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Operatività "ipso iure" dell'acquisto per accrescimento - Conseguenze - Irrevocabilità della rinunzia ereditaria.
Stato
decisa il 2012-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622425-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - DIRITTO DI ACCRESCIMENTO - CONDIZIONI

In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 cod. civ., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 522 CORTE COST., Cod. Civ. art. 525, Cod. Civ. art. 674, Cod. Civ. art. 676

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)