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Sez. 2, Sentenza n. 2549 del 19/10/1966 (Rv. 324910 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - RINUNZIA ALL'EREDITA- REVOCA- ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI COEREDI - REVOCABILITA DELLA RINUNZIA - ESCLUSIONE - ASSENSO DEI COEREDI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324910-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - RINUNZIA ALL'EREDITA- REVOCA- ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI COEREDI - REVOCABILITA DELLA RINUNZIA - ESCLUSIONE - ASSENSO DEI COEREDI - IRRILEVANZA.*

L'irrevocabilita della rinuncia all'eredita, una volta intervenuta l'accettazione degli altri chiamati - accettazione che, peraltro, nel caso di concorso di eredi che abbiano gia accettato, non ha bisogno di una specifica manifestazione di volonta, operandosi ipso iure, per diritto di accrescimento, l'acquisto della quota del rinunziante da parte dei coeredi che avrebbero concorso con lui - non si ricollega allo interesse di coloro che si avvantaggiano della rinunzia, bensi al carattere indisponibile della delazione, la quale, una volta caduta, non puo essere fatta rivivere per volonta privata. Conseguentemente, l'assenso, prestato alla revoca della rinuncia da parte dei coeredi che hanno acquistato la quota di eredita del rinunciante, non puo far rivivere in quest'ultimo la qualita di erede, ormai definitivamente perduta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)