Sez. 2, Sentenza n. 52316 del 27/09/2016 Ud. (dep. 09/12/2016) Rv. 268960 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO | Idoneità degli artifici o raggiri - Omessa esecuzione di adeguati controlli - Irrilevanza - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO
Ai fini della sussistenza del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte dell'ente erogatore nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la responsabilità penale è collegata al fatto dell'agente ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)