Sez. 5, Sentenza n. 11441 del 27/03/1999 Ud. (dep. 07/10/1999) Rv. 214868 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Accertamento della idoneità astratta degli artifici e raggiri - Esclusione -Valutazione della idoneità in concreto - Sussistenza - Difetto di diligenza della persona offesa - Irrilevanza - Fattispecie: truffa in danno dello Stato - Falsa attestazione da parte dell'appaltatore che la maggior parte dei lavori si sarebbe svolta in zona densamente abitata.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI
Ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso; tale idoneità non è perciò esclusa dalla esistenza di preventivi controlli, né dalla scarsa diligenza della persona offesa nell'eseguirli, quando, in concreto, esista un artificio o un raggiro posto in essere dall'agente e si accerti che tra di esso e l'errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità. (Fattispecie di truffa in danno dello Stato, relativa a lavori urbanistici, in riferimento ai quali il privato aveva chiesto -infondatamente- ed ottenuto, nonostante che gli organi tecnici di controllo avessero effettuato i loro accertamenti, la applicazione di sovrapprezzi, assumendo, contrariamente al vero, che la maggior parte delle opere sarebbe stata effettuata in zona densamente abitata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)