Sez. 2, Sentenza n. 4847 del 25/10/1978 (Rv. 394546 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - RITARDATA TRASCRIZIONE - RESPONSABILITA DEL NOTAIO - NATURA CONTRATTUALE - AZIONE PROPOSTA DAL CLIENTE CONTRO IL NOTAIO PER IL RISTORO DEI DANNI - DI RIVALSA O DI REGRESSO BASATA SUGLI EFFETTI DELLA PRETESA DI UN TERZO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - TRANSAZIONE DEL CLIENTE CON IL TERZO - ESBORSI CONSEGUENTEMENTE EFFETTUATI A QUEST'ULTIMO - OBBLIGO DEL NOTAIO DI RISARCIRE IL CLIENTE DI TALI ESBORSI - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - RITARDATA TRASCRIZIONE - RESPONSABILITA DEL NOTAIO - NATURA CONTRATTUALE - AZIONE PROPOSTA DAL CLIENTE CONTRO IL NOTAIO PER IL RISTORO DEI DANNI - DI RIVALSA O DI REGRESSO BASATA SUGLI EFFETTI DELLA PRETESA DI UN TERZO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - TRANSAZIONE DEL CLIENTE CON IL TERZO - ESBORSI CONSEGUENTEMENTE EFFETTUATI A QUEST'ULTIMO - OBBLIGO DEL NOTAIO DI RISARCIRE IL CLIENTE DI TALI ESBORSI - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
L'Obbligo del notaio, ai sensi dell'art 2671 cod civ, di risarcire i danni che abbia provocato al cliente con la ritardata trascrizione di un atto ricevuto (nella specie atto costitutivo di servitu), e con la conseguente inopponibilita del medesimo ad un terzo, integra un'ipotesi di responsabilita contrattuale, che trova fondamento nel rapporto di prestazione d'opera professionale. Pertanto, l'Azione proposta dal cliente contro il notaio, per il ristoro di detti danni, non configura un'Azione di rivalsa o di regresso, basata su un Obbligo di garanzia e diretta a riversare sul notaio gli effetti pregiudizievoli della pretesa di quel terzo, ne, in particolare, puo ritenersi regolata in via analogica dai principi dettati dall'art 1485 cod civ in tema di evizione subita dal compratore, ma costituisce Azione rivolta a far valere un'autonoma responsabilita risarcitoria per illecito contrattuale. Da tanto deriva che, qualora il cliente abbia stipulato una transazione con il terzo, al fine di evitare o definire una controversia giudiziale, l'Obbligo del notaio di risarcire il cliente stesso degli esborsi effettuati in Sede transattiva consegue al solo accertamento di un nesso di causalita fra l'inadempimento in questione e detti esborsi, nel senso che la transazione si presenti, al momento della stipulazione e secondo la normale diligenza, come mezzo necessario ad evitare ovvero a chiudere una contesa non manifestamente infondata e di dubbio esito, mentre prescinde da ogni indagine sulla effettiva sussistenza del diritto preteso dal terzo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)