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Sez. 3, Sentenza n. 5756 del 24/10/1988 (Rv. 460284 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - RITARDATA TRASCRIZIONE - RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO - NATURA CONTRATTUALE - AZIONE PROPOSTA DAL CLIENTE CONTRO IL NOTAIO PER IL RISTORO DEI DANNI - AZIONE DI RIVALSA O DI REGRESSO BASATA SUGLI EFFETTI DELLA PRETESA DI UN TERZO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460284-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - RITARDATA TRASCRIZIONE - RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO - NATURA CONTRATTUALE - AZIONE PROPOSTA DAL CLIENTE CONTRO IL NOTAIO PER IL RISTORO DEI DANNI - AZIONE DI RIVALSA O DI REGRESSO BASATA SUGLI EFFETTI DELLA PRETESA DI UN TERZO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo del notaio, ai sensi dell'art. 2671 cod. civ., di risarcire i danni che abbia provocato al cliente con la ritardata trascrizione di un atto ricevuto e con la conseguente inopponibilità del medesimo ad un terzo, integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale, che trova fondamento nel rapporto di prestazione d'opera professionale. Pertanto, l'Azione proposta dal cliente contro il notaio, per il ristoro di detti danni, non configura un'Azione di rivalsa o di regresso, basata su un Obbligo di garanzia e diretta a riversare sul notaio gli effetti pregiudizievoli della pretesa di quel terzo, ma costituisce Azione rivolta a far valere un'autonoma responsabilità risarcitoria per illecito contrattuale, con conseguente Onere, a carico del professionista inadempiente, di fornire la prova dei fatti giustificativi del ritardo. (V 1039/76, mass n 379705; (Conf 4847/78, mass n 394546).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)