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Sez. L, Sentenza n. 2360 del 04/03/1998 (Rv. 513296 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Requisito dell'avvenuta denuncia dei lavoratori agli istituti previdenziali - Denunce periodiche (Mod. 01/M) di cui all'art. 4 decreto - legge 6 luglio 1978, n. 352 - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513296-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Al fine del riscontro dei presupposti stabiliti dall'art. 3 del decreto - legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, per beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, disposizione questa che richiede, tra l'altro, che i lavoratori siano stati <<denunciati agli istituti previdenziali>>, è sufficiente che il datore di lavoro abbia denunciato i propri dipendenti (con l'indicazione delle retribuzioni dagli stessi percepite) nella denuncia periodica (Mod. 01/M) di cui all'art. 4 decreto - legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, anche se sia incorso nell'omissione (diversamente sanzionata) della presentazione della denuncia contributiva (Mod. DM 10) di cui all'art. 30 legge 21 dicembre 1978 n.843.

Riferimenti normativi: Legge 03/07/1986 num. 328 art. 3, Decreto Legge 31/07/1986 num. 440, Legge 06/07/1978 num. 352 art. 4, Decreto Legge 04/08/1978 num. 467, Legge 03/07/1986 num. 328 art. 3, Decreto Legge 21/12/1978 num. 843 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)