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Sez. L, Sentenza n. 1950 del 21/02/2000 (Rv. 534180 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Contratto aziendale - Previsione dell'obbligo del datore di lavoro di erogare in caso di malattia la retribuzione - Esonero dal pagamento del contributo di malattia dovuto all'INPS - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534180-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Dal fatto che il datore di lavoro si accolli, con contratto aziendale, l'onere di erogare a tutti i dipendenti, in caso di malattia non professionale e non dipendente da infortunio, l'intera retribuzione netta di fatto, non consegue alcun esonero del medesimo datore di lavoro dal pagamento del contributo di malattia dovuto all'INPS, atteso che si tratta di assicurazione obbligatoria che non può essere derogata da un regolamento pattizio tra datore e prestatore di lavoro, bensì discende solo che è escluso che l'indennità di malattia sia dovuta dall'INPS allorché il trattamento sia corrisposto dal datore di lavoro in forza di una previsione del contratto collettivo.

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)