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Sez. 5, Sentenza n. 5475 del 18/03/2004 (Rv. 571276 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Mancato esame di documenti fondato sull'affermazione della loro inesistenza tra gli atti del processo - Errore revocatorio - Esclusiva prospettabilità - Conseguenze - Rimedio esperibile - Revocazione.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571276-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Il mancato esame di documenti che il giudice motivi con l'affermazione che non risultino inclusi tra gli atti del processo non può che essere prospettato come errore di fatto nel quale il giudice sarebbe incorso per una mera svista materiale, errore rispetto al quale l'unico rimedio esperibile è quello della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)