Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 28/01/2005 (Rv. 581790 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Erronea individuazione di una data risultante dagli atti di causa - Errore revocatorio - Esclusiva prospettabilità - Rimedio esperibile - Revocazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Nei confronti dell'errore di fatto in cui il giudice sia incorso per una mera svista materiale nella lettura o nella trascrizione di una data risultante incontrovertibilmente dagli atti di causa, l'unico rimedio esperibile è la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre è inammissibile l'ordinario rimedio del ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa alla erronea indicazione della data di un decreto di espropriazione, acquisito agli atti di causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)