Sez. 1, Sentenza n. 9331 del 30/06/1981 Ud. (dep. 21/10/1981) Rv. 150608 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO - REATO COMMESSO DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRECEDENTE CONDANNA - INAPPLICABILITÀ DELLA CONTINUAZIONE.*
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO - REATO COMMESSO DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRECEDENTE CONDANNA - INAPPLICABILITÀ DELLA CONTINUAZIONE.*
La continuazione non è applicabile al reato commesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla quale si intende collegarlo, in quanto per il nuovo reato si configura la recidiva, che, per il suo fondamento razionale e per i suoi effetti è inconciliabile con la continuazione. Ne consegue che il regime della recidiva, mutato a seguito della novella del 1974, non incide sull'enunciato principio, in quanto con la nuova normativa si è soltanto conferito al giudice di merito il potere discrezionale di non aumentare la pena per la recidiva contestata, mentre la contestazione è rimasta obbligatoria con tutte le sue conseguenze quali la Determinazione della pena, ai fini della cattura dello imputato. (V mass n 150010; (V mass n 143820; (V mass n 138006; (V mass n 137130; (V mass n 136947; (V mass n 133267; (V mass n 132918; (V mass n 131117; (V mass n 130452).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)