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Sez. 6, Sentenza n. 14406 del 13/07/1990 Ud. (dep. 02/11/1990) Rv. 185643 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DOCUMENTAZIONE INSUFFICIENTE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORRE VISITA FISCALE - INSUSSISTENZA - RATIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185643-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DOCUMENTAZIONE INSUFFICIENTE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORRE VISITA FISCALE - INSUSSISTENZA - RATIO - FATTISPECIE.*

In presenza di una documentazione insufficiente, il giudice non ha alcun Obbligo di effettuare una visita fiscale per accertare l'impedimento a comparire dell'imputato, in quanto incombe alla parte l'Onere di fornire una prova piena della sussistenza delle condizioni che legittimano ed impongono il rinvio dell'udienza. (nella fattispecie il certificato medico, prodotto dell'imputato, alterato materialmente con aggiunte apocrife, era del tutto idoneo a giustificare un impedimento a comparire). (Conf mass n 177671).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)