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Sez. 1, Sentenza n. 2202 del 04/07/1987 Ud. (dep. 23/02/1988) Rv. 177671 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORRE VISITA FISCALE - NON SUSSISTENZA - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177671-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORRE VISITA FISCALE - NON SUSSISTENZA - RAGIONE.*

Non sorge alcun Obbligo del giudice di effettuare la visita fiscale per accertare l'impedimento dell'imputato dato che essa รจ espressione di un potere del giudice al fine di controllare l'assolutezza dell'impedimento, ma non costituisce un dovere quando dovrebbe completare una insufficiente documentazione prodotta dalla parte a cui incombe, invece, l'Onere di una prova piena della sussistenza delle condizioni che legittimano ed impongono il rinvio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)