Sez. L, Sentenza n. 3305 del 19/02/2016 (Rv. 639094 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Privatizzazione dei rapporti di lavoro - Disciplina transitoria - Ultrattività del diritto del lavoratore di opzione alla prosecuzione del rapporto per un biennio dopo il compimento dei 65 anni - Condizioni - Esercizio dell'opzione dopo la stipulazione del c.c.n.l. di settore del 26 novembre 1994 - Esclusione.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
A seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del servizio postale, l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, in base al quale il lavoratore ha diritto di optare per la permanenza in servizio per un biennio dalla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, è rimasto applicabile ai dipendenti dell'ente, in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 6 del d.l. n.487 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 71 del 1994, fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo alla riforma, sicché va esclusa tale facoltà per i lavoratori che abbiano esercitato l'opzione dopo la stipula del c.c.n.l. di settore del 26 novembre 1994.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)