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Sez. L, Sentenza n. 13724 del 17/06/2014 (Rv. 631337 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Dipendenti postali - Privatizzazione dei rapporti di lavoro - Diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro per un biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età - Clausola dell'accordo integrativo del contratto collettivo del 26 novembre 1994 che prevede la risoluzione automatica del rapporto - Nullità.
Stato
decisa il 2014-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631337-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

A seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del servizio postale, si applicano le norme che prevedono il diritto del lavoratore di optare per la permanenza in servizio per un biennio dalla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, sicché è nulla la clausola dell'accordo integrativo del contratto collettivo del 26 novembre 1994, che prevede la risoluzione dei rapporti al conseguimento della massima anzianità contributiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)