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Sez. L, Sentenza n. 18532 del 25/08/2006 (Rv. 592228 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Previdenza - Beneficio della riduzione contributiva previsto dall'art. 23, comma secondo, della legge n. 179 del 1958 - Carattere facoltativo - Versamento della contribuzione in misura intera - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592228-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Il beneficio della riduzione contributiva previsto dall'art. 23, comma secondo, della legge 4 marzo 1958, n, 179 per le ipotesi di contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti alla propria Cassa nazionale di previdenza ha carattere non obbligatorio ma facoltativo, con la conseguenza che la contribuzione versata in misura intera in detto periodo deve essere totalmente computata, come per qualsiasi iscritto, al fine della maturazione del requisito contributivo per l'accesso a pensioni erogate dalla stessa Cassa di previdenza.

Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179 art. 23, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)