Sez. L, Sentenza n. 5554 del 03/05/2000 (Rv. 536111 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Previdenza - Iscritti alla Cassa di previdenza prima dell'1 gennaio 1972 - Contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza - Beneficio della riduzione contributiva previsto dall'art. 23, comma secondo, della legge n. 179 del 1958 - Carattere facoltativo - Versamento della contribuzione in misura intera - Conseguenze.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
Il beneficio della riduzione contributiva previsto dall'art. 23, comma secondo, della legge 4 marzo 1958, n. 179 per le ipotesi di contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti alla propria Cassa nazionale di previdenza ha carattere non obbligatorio ma facoltativo, con la conseguenza che la contribuzione versata in misura intera in detto periodo va totalmente computata ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia (nella misura ordinaria) erogata dalla Cassa, senza che possano trarsi argomenti in senso contrario né dall'obbligatorietà (prevista dall'art. 5, commi secondo e terzo, del d.P.R. 31 marzo 1961, n. 521) della comunicazione del verificarsi o del cessare della condizione per l'attribuzione del beneficio - essendo tale previsione strumentale all'attuazione del beneficio stesso - né dalla legge 11 novembre 1971, n. 1046 che, abolendo la possibilità della doppia iscrizione previdenziale, ha previsto all'art. 6 la restituzione agli interessati dei contributi versati in misura ridotta (ovvero il conteggio dei suddetti contributi nel trattamento pensionistico da corrispondere nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni prima vigenti), trattandosi di norma intesa a regolare soltanto la specifica situazione dell'avvenuto versamento della contribuzione ridotta, e non suscettibile di estensione alla diversa ipotesi di versamento di contributi pieni.
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179 art. 23, DPR 31/03/1961 num. 521 art. 5, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)