Sez. 2, Sentenza n. 3663 del 01/09/1994 Cc. (dep. 07/09/1994) Rv. 200936 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere | Imputazione - Modifica dell'imputazione ad opera del pubblico ministero - Conferma della misura con riferimento alla nuova imputazione - Legittimità - Ragioni.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere
Qualora l'originaria imputazione formulata dal pubblico ministero ed indicata dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza cautelare venga modificata a seguito di nuova contestazione effettuata dallo stesso pubblico ministero nel corso dell'interrogatorio, il Tribunale del riesame può legittimamente confermare la misura coercitiva con riferimento alla nuova ipotesi di accusa; il provvedimento cautelare, infatti, ferma la decorrenza dei termini, deve essere via via adeguato, su richiesta del pubblico ministero, in rapporto alle vicende dell'accusa (art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.), e, se è in corso il procedimento di riesame, questo può ben costituire la sede dell'adeguamento, tenuto anche conto della possibilità riconosciuta al giudice di confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione (art. 309, comma nono, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)