Sez. 6, Sentenza n. 36307 del 24/05/2005 Cc. (dep. 06/10/2005) Rv. 232239 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - decisione - IN GENERE | Modifica dell'imputazione ad opera del P.M. - Conferma della misura cautelare con riferimento alla nuova imputazione - Legittimità - Fattispecie in tema di sequestro preventivo.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - decisione - IN GENERE
Il P.M. nella fase delle indagini preliminari può procedere in qualsiasi momento alle modificazioni fattuali della contestazione, anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari.(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento del giudice del riesame con il quale era stato confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322 ter cod. pen., dopo che il P.M. aveva precisato nel corso dell'udienza il "tempus commissi delicti", estendendolo ad un periodo in cui la suddetta norma era operativa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)