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Sez. 3, Sentenza n. 1425 del 20/02/1999 (Rv. 523419 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE | Beni mobili e somme di danaro - Mancata indicazione del valore - Determinazione in base al massimo della competenza del giudice adito - Pluralità di domande - Applicabilità per ciascuna di esse - Limiti - Voci o elementi della stessa domanda - Superamento della competenza per valore del giudice adito - Esclusione - Fattispecie relativa alle varie voci ed accessori di una pretesa risarcitoria.
Stato
decisa il 1999-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523419-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE

In materia di competenza per valore, il principio secondo cui si procede al cumulo delle varie domande proposte contro la medesima persona (art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.) anche quando il valore di ciascuna di essa, in mancanza di indicazioni al riguardo, si determina in base al disposto dell'art. 14, primo comma (che, per le cause relative a somme di denaro, fa riferimento al valore pari al massimo della competenza del giudice adito), non è applicabile rispetto alle voci che configurino elementi e specificazioni della medesima domanda e, in particolare, alle varie componenti di una pretesa risarcitoria, quali (come nella specie), danno biologico, danno morale, danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, danno da lucro cessante, nonché i relativi interessi e rivalutazione, e quindi, in tal caso, non si può ritenere superata la competenza per valore del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)