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Sez. 3, Sentenza n. 4227 del 23/12/1975 (Rv. 378585 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CUMULO OGGETTIVO - VOCI DELLA MEDESIMA DOMANDA - COMPONENTI DEL RICHIESTO RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE DEL CUMULO - IMPORTO INDETERMINATO - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*
Stato
decisa il 1975-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378585-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CUMULO OGGETTIVO - VOCI DELLA MEDESIMA DOMANDA - COMPONENTI DEL RICHIESTO RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE DEL CUMULO - IMPORTO INDETERMINATO - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*

Al fine della Determinazione della Competenza per valore, vanno cumulate, a norma dell'art 10 secondo comma cod proc civ, le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona, e non anche, quindi, le voci che configurino elementi e specificazioni della medesima domanda; in particolare, in tema di risarcimento del danno, le varie componenti della pretesa risarcitoria (danno emergente e lucro cessante, danno diretto ed indiretto, danno materiale e morale), costituendo voci dell'unico petitum, e non autonome domande, non possono ritenersi, ove di importo non determinato, ciascuna di ammontare pari al massimo della Competenza del giudice adito (art 14 primo comma cod proc civ), e non possono, pertanto, portare il superamento di detta Competenza, in forza dello indicato cumulo. (V 2388/73, mass n 365758; 250/72, mass n 356063).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)