Sez. 1, Sentenza n. 1216 del 17/04/1972 (Rv. 357702 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - SEZIONE DIRITTO - DISTINZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - QUESTIONE DI DIRITTO PREGIUDIZIALE - COGNIZIONE DELLA COMPETENTE SEZIONE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SULLA VALUTAZIONE - DECISIONE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO SUL VALORE OFFERTO - CONFIGURABILITA DI PRECLUSIONE NEL GIUDIZIO DI CONGRUITA - QUESTIONE DI DIRITTO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - SEZIONE DIRITTO - DISTINZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - QUESTIONE DI DIRITTO PREGIUDIZIALE - COGNIZIONE DELLA COMPETENTE SEZIONE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SULLA VALUTAZIONE - DECISIONE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO SUL VALORE OFFERTO - CONFIGURABILITA DI PRECLUSIONE NEL GIUDIZIO DI CONGRUITA - QUESTIONE DI DIRITTO.*
In materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, mentre le controversie aventi per oggetto la Determinazione del valore sono decise in prima istanza dalle commissioni distrettuali ed in secondo grado da quelle provinciali, le controversie relative all'applicazione della legge, e cioe quelle che involgono questioni di diritto, sono decise in primo grado dalle commissioni provinciali, Sezione di diritto, ed in secondo grado dalla commissione centrale. Il diverso ambito di Competenza resta fermo anche quando la questione di diritto sia pregiudiziale rispetto a quella concernente la Determinazione del valore, ed importi un accertamento giuridico di carattere incidentale. Se, quindi, in Sede di Determinazione del valore, si prospetta una questione di diritto il giudizio sulla valutazione deve essere sospeso, finche la questione stessa, portata alla cognizione della Sezione di diritto della commissione provinciale, non sia risolta in via definitiva. Se la commissione provinciale, Sezione valutazione, conosce di una questione di diritto si ha una violazione della Competenza inderogabile per materia, e la decisione deve essere cassata, con rinvio alla stessa commissione provinciale perche provochi la decisione da parte della competente Sezione di diritto, delle questioni giuridiche, aventi carattere pregiudiziale. Costituisce questione di diritto, esorbitante dalla Competenza per materia della Sezione valutazione della commissione provinciale, lo stabilire se nel procedimento tributario di accertamento la liquidazione e riscossione del tributo sul valore offerto dal contribuente nel ricorso alla commissione distrettuale determinino una preclusione ai fini della prosecuzione del giudizio di congruita. (V 2264'70, mass n 348437; 471'70, mass n 345479).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)