diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2264 del 06/11/1970 (Rv. 348437 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - QUESTIONI DI VALUTAZIONE E QUESTIONI DI DIRITTO - ORGANI COMPETENTI - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI DIRITTO - COMPETENZA DELLA SEZIONE DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348437-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - QUESTIONI DI VALUTAZIONE E QUESTIONI DI DIRITTO - ORGANI COMPETENTI - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI DIRITTO - COMPETENZA DELLA SEZIONE DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE.*

In materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, nell'ambito generico delle controversie relative all'applicazione della legge, quali sono tutte quelle relative all'imposizione tributaria, che in ogni sua fase, anche per la semplice estimazione, e regolata dalla legge, l'art 29 del DL 7 agosto 1936, n 1639, distingue tra controversie che si riferiscono alla Determinazione del valore, da una parte, e tutte le altre riguardanti l'applicazione della legge, dall'altra. Per le prime stabilisce la Competenza in prima istanza della commissione distrettuale e, in secondo grado, di quella provinciale, salvo il ricorso all'autorita giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento, ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore. Per le altre controversie dispone che siano decise in primo grado dalle commissioni provinciali ed in secondo grado dalla commissione centrale, salvo il ricorso all'autorita giudiziaria nei modi stabiliti dalle leggi, o salvo il ricorso diretto alla Corte di Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione. La suddetta ripartizione di controversie da luogo ad una Competenza per materia, con distinto ordine di gradi di giurisdizione Competenza inderogabile, la cui violazione e causa, secondo i principi generali di diritto, di nullita della pronunzia emessa da altro organo giurisdizionale, anche se facente parte della medesima commissione provinciale. Ne discende che quando la questione di diritto si ponga come pregiudiziale ad una questione di valutazione, di Competenza dell'apposita Sezione per la estimazione, lo sdoppiamento di Competenza sull'unica controversia comporta necessariamente che il giudizio di estimazione debba essere sospeso fino alla decisione definitiva della questione giuridica, secondo l'ordine giurisdizionale innanzi richiamato. (nella specie e stata ritenuta questione di diritto quella relativa alla tassabilita, a titolo di consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprieta, delle costruzioni eseguite dal nudo proprietario, prima che si verificasse l'evento consolidante). (V 2780'69 mass n 342521 3813'68, mass n 337241 3038'68, mass n 335897 1749'58 mass n 333632 2182'67 mass n 329339 1241'67 mass n 327752).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)