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Sez. 3, Sentenza n. 113 del 07/01/1983 (Rv. 424911 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - ESTENSIONE AI CONTRATTI CON SCADENZA CONVENZIONALE POSTERIORE ALLA PROROGA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424911-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - ESTENSIONE AI CONTRATTI CON SCADENZA CONVENZIONALE POSTERIORE ALLA PROROGA - ESCLUSIONE.*

La sanzione di inefficacia delle clausole di adeguamento del canone di locazione, introdotta con l'art. 1 quarto comma del d.l. n. 426 del 1973, riguarda i soli contratti soggetti a proroga legale e non si estende quindi ai contratti con scadenza convenzionale posteriore alla proroga medesima. (Conf 1923/81, mass n 412610).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)