Sez. 3, Sentenza n. 113 del 07/01/1983 (Rv. 424911 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - ESTENSIONE AI CONTRATTI CON SCADENZA CONVENZIONALE POSTERIORE ALLA PROROGA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - ESTENSIONE AI CONTRATTI CON SCADENZA CONVENZIONALE POSTERIORE ALLA PROROGA - ESCLUSIONE.*
La sanzione di inefficacia delle clausole di adeguamento del canone di locazione, introdotta con l'art. 1 quarto comma del d.l. n. 426 del 1973, riguarda i soli contratti soggetti a proroga legale e non si estende quindi ai contratti con scadenza convenzionale posteriore alla proroga medesima. (Conf 1923/81, mass n 412610).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)