Sez. 3, Sentenza n. 1951 del 19/03/1983 (Rv. 426798 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DECRETO LEGGE N. 426 DEL 1973 - ESTENSIONE AI CONTRATTI CON SCADENZA CONVENZIONALE POSTERIORE ALLA PROROGA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DECRETO LEGGE N. 426 DEL 1973 - ESTENSIONE AI CONTRATTI CON SCADENZA CONVENZIONALE POSTERIORE ALLA PROROGA - ESCLUSIONE.*
La sanzione di inefficacia delle clausole di adeguamento del canone di locazione, introdotta con l'art. 1, quarto comma, del d.l. 24 luglio 1973 n. 426, riguarda i soli contratti soggetti a proroga legale e non si estende, quindi, ai contratti con scadenza convenzionale posteriore a tale proroga. (V 77/83, mass n 424880; (Conf 113/83, mass n 424911; (Conf 6278/82, mass n 423933).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)