Sez. 3, Sentenza n. 32724 del 16/12/2024 (Rv. 673345-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE | Ordinanza istruttoria pronunciata fuori udienza - Mancata comunicazione a taluna delle parti costituite - Nullità - Conseguenze sulla disposta cancellazione della causa dal ruolo – Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE
Il mancato avviso al difensore della parte costituite del deposito dell'ordinanza emessa fuori udienza determina, a norma del comma 2 dell'art. 176 c.p.c., in relazione agli artt. 134 e 156 c.p.c., la nullità di detto provvedimento per difetto dei requisiti formali indispensabili al conseguimento dello scopo, nonché la conseguente nullità ex art. 159 c.p.c. degli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato estinto il giudizio per sua tardiva riassunzione a seguito di ordinanza di cancellazione del ruolo, affermando che, essendo detto provvedimento affetto da nullità derivante dalla precedente mancata comunicazione dell'ordinanza istruttoria, nessun termine per la riassunzione poteva validamente decorrere dalla data della sua emanazione).
Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)