diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Ordinanza istruttoria pronunciata fuori udienza – Mancata comunicazione alla parte costituita – Nullità – Condizioni – Sanatoria – Configurabilità.
Stato
decisa il 2021-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661084-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ex art. 176, comma 2, c.p.c., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori dell'udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa e quella degli atti successivi dipendenti, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., a condizione che essa abbia concretamente impedito all'atto il raggiungimento del suo scopo, nel senso che abbia provocato alla parte un concreto pregiudizio per il diritto di difesa; se la parte abbia comunque avuto conoscenza dell'udienza fissata per la prosecuzione del processo ed abbia partecipato ad essa senza dedurre specificamente l'eventuale pregiudizio subito, né formulare istanze dirette ad ottenere il rinvio dell'udienza, la nullità deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 157, Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)