Sez. 2, Sentenza n. 12011 del 28/11/1997 (Rv. 510514 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI | Vizi occulti - Scoperta del vizio in tempi diversi e successivi - Termine - Decorrenza dalla scoperta completa.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI
Il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 cod. civ., pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)