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Sez. 2, Sentenza n. 1458 del 14/02/1994 (Rv. 485314 - 01)

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Denunzia dei vizi | Vizi occulti - Scoperta del vizio avvenuta in tempi diversi e successivi - Decorrenza del termine dalla scoperta completa - Macchinario dal complesso funzionamento necessitante di un periodo di rodaggio - Decorrenza del termine ex art. 1495 cod. civ. dal termine del periodo di rodaggio.
Stato
decisa il 1994-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485314-01

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Denunzia dei vizi

Il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 cod. civ., pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva dell'esistenza del vizio con la conseguenza che ove la sua scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si completa la relativa scoperta, e, quindi, nel caso di macchinario dal complesso funzionamento, che necessiti di un periodo di rodaggio, il "dies a quo" per la decorrenza del termine dell'art. 1495, prima parte cod. civ., deve individuarsi nel momento in cui la fase di rodaggio sia completata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)