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Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014 Cc. (dep. 13/06/2014) Rv. 259586 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Riciclaggio e illecito reimpiego - Delitto presupposto - Associazione di tipo mafioso - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259586-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI

Il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)