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Sez. 2 - , Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 Ud. (dep. 13/02/2020) Rv. 278244 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Riciclaggio - Associazione per delinquere - Rapporto di presupposizione - Esclusione - Concorso di reati - Configurabilità.
Stato
decisa il 2019-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278244-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI

Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicché non opera la clausola di esclusione di cui all'art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, indipendentemente dalla realizzazione di specifici delitti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)