Sez. 3, Sentenza n. 6595 del 30/07/1987 (Rv. 454829 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - ATTI O CERTIFICATI PROVENIENTI DALLA P.A. O DA ENTI PUBBLICI - FONTE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - QUALITÀ DI PARTE IN CAUSA DELLA P.A. O DEGLI ENTI PUBBLICI - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - ATTI O CERTIFICATI PROVENIENTI DALLA P.A. O DA ENTI PUBBLICI - FONTE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - QUALITÀ DI PARTE IN CAUSA DELLA P.A. O DEGLI ENTI PUBBLICI - IRRILEVANZA.*
Gli Atti e certificati provenienti dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, essendo assistiti - per il principio d'imparzialità della P.a. - da una presunzione (juris tantum) di corrispondenza al vero delle attestazioni ed enunciazioni di fatto in essi contenuti, possono essere posti a fondamento del convincimento del giudice di merito, anche se la pubblica amministrazione e gli enti pubblici, da cui gli Atti stessi provengono, siano parti in causa. (Conf 6250/81, mass n 417061; (Conf 2354/80, mass n 406043; (Conf 6135/78, mass n 395960; (Conf 1787/73, mass n 364748).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)