Sez. 1, Sentenza n. 1787 del 18/06/1973 (Rv. 364748 - 01)
PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE - VALORE PROBATORIO - CONTROVERSIA CON LA PA PARTE IN CAUSA - EFFICACIA PROBATORIA - PERSISTENZA - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE - VALORE PROBATORIO - CONTROVERSIA CON LA PA PARTE IN CAUSA - EFFICACIA PROBATORIA - PERSISTENZA - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Gli Atti e certificati provenienti dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, essendo assistiti da una presunzione (juris tantum) di legittimita, possono essere posti a fondamento del convincimento del giudice di merito, anche se la pubblica amministrazione e gli enti pubblici, da cui gli Atti stessi provengono, siano parti in causa. La valutazione del contenuto dei detti Atti e certificati e dei fatti che da essi risultano accertati appartiene allo stesso giudice del merito e costituisce un giudizio di mero fatto, insindacabile in Sede di legittimita, ove sia immune da vizi logici ed errori di diritto. (Conf 1048/72, mass n 357417; 1464/70, mass n 347304).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)