Sez. L, Sentenza n. 15689 del 03/07/2009 (Rv. 608888 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti "endoaziendali" - Nozione - Art. 3 della legge n. 1369 del 1960 (applicabile "ratione temporis") - Applicabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di interposizione ed intermediazione nella prestazione lavorativa, l'art. 3 della legge n. 1369 del 1960 (applicabile nella specie "ratione temporis") si applica soltanto agli appalti per i quali l'organizzazione dell'appaltatore risulti inserita, pur nella sua autonomia, in quella propria dell'appaltatore, cosicchè possa dirsi che la realizzazione del prodotto finito sia il risultato dell'attività congiunta e coordinata delle due imprese; esula, invece, dalla fattispecie di appalto "endoaziendale" l'affidamento (in appalto o subappalto) ad una diversa impresa di tutte le attività connesse al ciclo produttivo relativo al prodotto finale, ancorchè un'attività identica sia svolta anche dall'impresa appaltante.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 10/09/2003 num. 276 art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)