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Sez. L, Sentenza n. 11720 del 20/05/2009 (Rv. 608366 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti "endoaziendali" aventi ad oggetto prestazioni lavorative - Nozione - Mancanza di una organizzazione autonoma della prestazione di lavoro da parte dell'appaltatore - Violazione del divieto - Configurabilità - Natura fittizia dell'impresa appaltatrice - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608366-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, non essendo necessario, per realizzare un'ipotesi di intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo. (Nella specie, relativa ad un rapporto di lavoro subordinato a termine con una società che gestiva un box situato all'interno dei locali della filiale di Napoli dei magazzini "La Rinascente", risolto a causa di una vistosa riduzione del volume dei prodotti della società anzidetta, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto la domanda del lavoratore per l'accertamento della costituzione "ex lege" di un rapporto di lavoro subordinato con "La Rinascente", in quanto la reale organizzazione della prestazione lavorativa faceva capo alla società stessa, mentre le attività collaborative in favore della Rinascente avevano carattere sporadico, senza assunzione di un potere direttivo ed organizzativo).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)