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Sez. 5, Sentenza n. 4975 del 10/11/1997 Cc. (dep. 28/01/1998) Rv. 209560 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Preesistente detenzione - Incidenza sulla valutazione di pericolosità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209560-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In materia di misure cautelari, quando la valutazione del fatto e della personalità dell'imputato giustificano una valutazione di pericolosità a norma dell'art. 274 cod. proc. pen., lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena dell'imputato può essere considerato idoneo a elidere una tale valutazione solo se sia da escludere anche in astratto la possibilità che vengano applicate misure alternative. In caso contrario si rischia di determinare una reciproca inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)