Sez. 1, Sentenza n. 36852 del 27/09/2005 Cc. (dep. 11/10/2005) Rv. 232509 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari | Stato di detenzione per espiazione di pena - Sussistenza di esigenze cautelari per fatto diverso - Possibilità - Valutazione discrezionale del giudice - Criteri.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari
Il preesistente stato di detenzione per espiazione di pena non preclude l'apprezzamento di esigenze cautelari in relazione a un fatto diverso, spettando al giudice che procede di accertare in concreto, pena altrimenti il difetto di motivazione del relativo provvedimento, se la misura cautelare sia comunque idonea a svolgere effetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli che il titolo di detenzione già di per sè produce.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)