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Sez. 3, Sentenza n. 15780 del 12/07/2006 (Rv. 592282 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Processo esecutivo - Ricusazione del notaio delegato - Ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione - Ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Rimedio esperibile.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592282-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO

Nel processo esecutivo, il provvedimento del giudice dell'esecuzione che respinge l'istanza di ricusazione del notaio delegato per le operazioni di vendita dei beni pignorati non è soggetta a ricorso immediato per cassazione, ma ad eventuale opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)