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Sez. 3, Ordinanza n. 7249 del 07/04/2005 (Rv. 581452 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Struttura del processo esecutivo - Successione di subprocedimenti in guisa di serie autonoma di atti - Configurabilità - Conclusione del processo esecutivo con un provvedimento opponibile con il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. - Conseguenze in tema di vizi del processo causati dalla incompatibilità del giudice invano ricusato - Ricorribilità in cassazione del relativo provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581452-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Il processo esecutivo si struttura come una successione di subprocedimenti, intesi in guisa di serie autonoma di atti funzionali ad un provvedimento che lo conclude, e del quale può dichiararsi la nullità esperendo il rimedio processuale dell'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la suddetta struttura procedimentale consente che l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice (invano) ricusato si converta in motivo di nullità e di opposizione ex art.617 cod. proc. civ.. Ne consegue che, potendosi legittimamente discorrere, anche in seno al procedimento esecutivo, di non definitività del provvedimento di rigetto dell'eventuale istanza di ricusazione, con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione presentato, avverso detto provvedimento, ai sensi dell'art.111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)