Sez. U, Sentenza n. 3593 del 19/10/1976 (Rv. 382342 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERI ALLEATI IN ITALIA - DIPENDENTI CIVILI - 'PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALÈ EX ACCORDO DI PARIGI 26 LUGLIO 1961 - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELLO STATO - INSUSSISTENZA - LIMITI - INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA DEL 'PERSONALE A STATUTO LOCALÈ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TRA IL QUARTIERE GENERALE DELLE FORZE ALLEATE DEL SUD - EUROPA ED UN AVVOCATO ITALIANO).*
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERI ALLEATI IN ITALIA - DIPENDENTI CIVILI - 'PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALÈ EX ACCORDO DI PARIGI 26 LUGLIO 1961 - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELLO STATO - INSUSSISTENZA - LIMITI - INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA DEL 'PERSONALE A STATUTO LOCALÈ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TRA IL QUARTIERE GENERALE DELLE FORZE ALLEATE DEL SUD - EUROPA ED UN AVVOCATO ITALIANO).*
Ai sensi dell'art 8 dell'accordo di Parigi fra il governo italiano ed il comando supremo alleato in Europa, stipulato il 26 luglio 1961 e reso esecutivo con DPR 18 settembre 1962 n 2083, i dipendenti civili dei quartieri alleati in Italia rientrano nella categoria del 'personale a statuto internazionalè, sottratto alla giurisdizione dello stato, solo quando siano remunerati in base alle tariffe salariali della 'NATÒ, e siano destinati a ricoprire incarichi amministrativi a carattere permanente, nell'ambito delle attivita istituzionali dei quartieri medesimi. In difetto di uno o di entrambi gli indicati requisiti, i predetti dipendenti vanno inquadrati nella categoria del 'personale a statuto localè ed il relativo rapporto di lavoro rimane soggetto alla giurisdizione italiana. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte hanno ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la giurisdizione italiana in ordine ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra il quartiere generale delle forze alleate del Sud-Europa ed un avvocato italiano, cui venivano conferiti incarichi temporanei di consulenza legale). (V 2054/76).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, DPR 18/09/1962 num. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)