Sez. U, Sentenza n. 5513 del 24/11/1978 (Rv. 395297 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERI ALLEATI IN ITALIA - DIPENDENTI CIVILI - PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALE - NOZIONE - PERSONALE A STATUTO LOCALE - NOZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO DI QUEST'ULTIMO PERSONALE - GIURISDIZIONE ITALIANA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (DIPENDENTE DI UNA SOCIETA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI VIAGGI PER IL PERSONALE MILITARE DEL QUARTIER GENERALE DELLE FORZE ALLEATE DEL SUD EUROPA).*
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERI ALLEATI IN ITALIA - DIPENDENTI CIVILI - PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALE - NOZIONE - PERSONALE A STATUTO LOCALE - NOZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO DI QUEST'ULTIMO PERSONALE - GIURISDIZIONE ITALIANA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (DIPENDENTE DI UNA SOCIETA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI VIAGGI PER IL PERSONALE MILITARE DEL QUARTIER GENERALE DELLE FORZE ALLEATE DEL SUD EUROPA).*
Ai sensi dell'art 8 dell'accordo di Parigi fra il governo italiano ed il comando supremo alleato in Europa, stipulato il 26 luglio 1961 e reso esecutivo con DPR 18 settembre 1962 n 2083, i dipendenti civili dei quartieri alleati in Italia rientrano nella categoria del "personale a statuto internazionale", sottratto alla giurisdizione del giudice italiano, solo quando siano remunerati in base alle tariffe salariali della "NATO", e siano destinati a ricoprire incarichi amministrativi a carattere permanente, nell'ambito delle attivita istituzionali dei quartieri medesimi. In difetto di uno di detti requisiti, gli indicati dipendenti vanno inquadrati nella categoria del "personale a statuto locale", ed il relativo rapporto di lavoro rimane soggetto alla giurisdizione italiana. (nella specie, il dipendente di una societa appaltatrice del servizio di viaggi, per il personale militare del quartier generale delle forze alleate del Sud Europa, aveva avanzato pretese risarcitorie ed integrative del rapporto di lavoro anche nei confronti di detto quartiere, in base alla legge 23 ottobre 1960 n 1369 sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le Sezioni Unite della suprema Corte, in Sede di regolamento di giurisdizione, hanno affermato la giurisdizione del giudice italiano). (V 355/77, mass n 383898; (V 3593/76, mass n 382342).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, DPR 18/09/1962 num. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)