Sez. 1, Sentenza n. 7953 del 25/08/1997 (Rv. 507065 - 01)
PESCA - MARITTIMA - MOLLUSCHI | Pescatori subacquei sportivi - Divieto assoluto di pesca, anche in apnea, di coralli o molluschi a far data dall'entrata in vigore dell'art. 6 del d.P.R. n. 219 del 1983, modificativo del d.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, di approvazione del regolamento per la pesca marittima - Sussistenza.
PESCA - MARITTIMA - MOLLUSCHI
In tema di infrazioni amministrative per violazione delle norme in materia di pesca subacquea di carattere sportivo, il precetto di cui all'art. 128 - bis del Regolamento per la pesca marittima approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale fa divieto al pescatore sportivo subacqueo di raccogliere molluschi o corallo, introdotto dall'art. 6 del d.P.R. 18 marzo 1983, n. 219, avente ad oggetto modifiche al predetto regolamento, è entrato in vigore in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 17 del medesimo d.P.R. n. 219, il 27 maggio 1983 ed ha quindi da tale data effetto abrogativo di tutte le precedenti disposizioni che consentivano sia pure entro determinati limiti quantitativi la raccolta di molluschi anche ai pescatore subacquei sportivi, nei confronti dei quali vige pertanto a decorrere dalla data anzidetta il divieto assoluto di raccogliere anche in apnea (unico modo di pesca consentito a tale categoria di pescatori dal primo comma del menzionato articolo 128 - bis) molluschi o corallo.
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 17, DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 128 bis, DPR 18/03/1983 num. 219 art. 6, DPR 18/03/1983 num. 219 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)