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Sez. 6, Sentenza n. 6109 del 06/05/1983 Ud. (dep. 29/06/1983) Rv. 159680 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - REATO PERMANENTE - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA ALLE VIOLAZIONI COMMESSE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DI CLEMENZA E PRIMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159680-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - REATO PERMANENTE - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA ALLE VIOLAZIONI COMMESSE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DI CLEMENZA E PRIMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Ad un reato permanente la cui condotta criminosa si sia protratta fino alla sentenza di primo grado non è applicabile una amnistia entrata in vigore prima di detta sentenza; erra, pertanto, il giudice il quale, non tenendo presente la struttura unitaria del reato permanente, attribuisca alla amnistia efficacia interruttiva della permanenza e dichiari estinte le violazioni commesse prima della entrata in vigore del decreto di clemenza. (fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 cod. pen.). (V mass n 152985; (Conf mass n 148331; (Conf mass n 147645; (Conf mass n 147475; (Conf mass n 147317 e le ulteriori citate in nota a quelle ora indicate, compreso il contrasto giurisprudenziale a suo tempo sorto).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)